La riforma delle pensioni.

Vogliamo cercare di dare uno sguardo obbiettivo sulla riforma delle pensioni, più nota come riforma Fornero dal cognome del ministro che se n’è fatta carico. Individueremo le differenze tra il vecchio e nuovo modello, vedremo insieme gli obbiettivi e gli strumenti attraverso le nuove regole che vengono introdotte e proveremo a fare chiarezza riguardo le misure temporanee. Non daremo un giudizio riguardo il nuovo sistema, il nostro scopo è parlare dei fatti, informarvi essendo più chiari possibile, cosicché poi ognuno di voi ne farà la propria idea; cominciamo allora…

 

Obiettivi della riforma

La riforma (e la ragione per cui essa divenne indispensabile) si propone di accrescere 4 punti focali che non erano al altezza oppure mancavano del tutto dal vecchio sistema :

  • La sostenibilità
  • La trasparenza
  • L’ adeguatezza del sistema previdenziale
  • L’ equità

Come cercherà di riuscirci vi chiederete in molti?

 

Attraverso determinati strumenti

I suddetti obbiettivi vengono perseguiti con il nuovo sistema impiegando 3 principali strumenti :

  • Un sistema che è contributivo per tutti
  • Che introduce nuovi requisiti per il pensionamento, flessibili e legati alla longevità
  • Con regole più semplici e uniformi

o almeno questo e tutto quello che si spera

Con questi 3 strumenti dunque possiamo già dare risposta agli obbiettivi che ci siamo posti prima, vediamo come :

  • La sostenibilità → I requisiti di pensionamento sono legati alla longevità, in aggiunta si passa al sistema contributivo pro rata
  • La trasparenza → Le regole diventano più semplici e uniformi
  • L’ adeguatezza del sistema previdenzialeIl pensionamento diviene flessibile
  • L’ equità → Sarà il risultato di tutte le premesse fatte finora

Ma quali erano i problemi del vecchio sistema che ha reso necessaria tale riforma?

 

Il vecchio sistema

Il vecchio sistema era più generoso con le generazioni più anziane a carico di quelle future. Ad esse elargiva sistematicamente un regalo, ossia una pensione superiore a quanto sarebbe stato giustificato dai contributi pagati durante la vita lavorativa. Il regalo incrementava il debito implicito a carico delle generazioni future. Il regalo inoltre non era uguale per tutti, ma era più alto per chi andava in pensione prima e per chi aveva una carriera dinamica (le carriere dinamiche sono spesso le meglio remunerate).

In parole povere quindi il vecchio sistema era meno sostenibile e poco equo.

Vediamo subito allora come cercherà il nuovo sistema ad attaccare questi problemi basilari con la premessa che le ingiustizie del vecchio sistema non potranno sistemarsi entro pochi anni ma ci vorrà almeno un passaggio generazionale.

 

L’introduzione del contributivo per tutti e i nuovi requisiti aggiornati alla longevità sono svolti a ridurre il “regalo” favorendo l’equilibrio finanziario del sistema e ripristinando l’equità sia tra generazioni, perché non viene più accumulato un debito implicito a carico dei giovani sia tra individui della stessa generazione, perché garantiscono un trattamento uguale a prescindere dall’ età di pensionamento e dalle dinamiche di carriera. Il nuovo sistema si spera dunque che sia più sostenibile e più equo.

In aggiunta l’ aggiornamento dei requisiti alla longevità e la convergenza dei requisiti contributivi e di pensionamento tra categorie di lavoratori preservano inoltre l’ adeguatezza dei trattamenti previdenziali, ossia contribuiscono ad elevare l’ammontare delle pensioni.

 

Passiamo ora al nocciolo della riforma pensionistica cercando di quadrare le nuove regole e le date in cui entreranno in vigore.

Anzitutto nonostante il parere della maggioranza dei lavoratori e pensionati sia contrario il nuovo sistema ha cercato di offrire un atterraggio morbido per coloro che sono al procinto di pensionamento oppure neo-pensionati. Vediamo insieme quale sarebbe :

  • Le nuove regole di fatto non si applicano e non devono preoccupare a coloro che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti (anzianità contributiva e/o età) secondo la vecchia normativa
  • Ai lavoratori anziani che hanno perso il lavoro e sono stati collocati in mobilità (mobilità ordinaria e cosiddetta mobilità lunga) sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011
  • A coloro che sono coinvolti, alla data del 4 dicembre 2011, in piani di esubero e sono titolari di sussidi a carico di fondi di solidarietà di settore, anche se raggiungono i requisiti dopo il 31 dicembre
  • A coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011
  • Ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 sulla base di accordi individuali o di accordi collettivi di incentivo all’esodo e che avrebbero potuto andare in pensione, sulla scorta delle vecchie regole, entro i 24 mesi successivi al dicembre 2011
  • Ai lavoratori in congedo alla data del 31 ottobre 2011 per assistere i figli con disabilità grave e che avrebbero maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità a prescindere dall’età entro i 24 mesi successivi

tutti questi gruppi di persone hanno pensione di vecchiaia e/o anzianità secondo regole precedenti.

 

In più la riforma per favorire una transizione più graduale ha introdotto solo per il 2012, anno del entrata in vigore del nuovo sistema due parziali eccezioni rispetto alle nuove regole molto importanti per migliaia di lavoratori/trici.

Di fatto potranno accedere alla pensione anticipata a 64 anni :

  • i lavoratori dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 avrebbero maturato i requisiti previsti dalla normativa precedente per la pensione di anzianità
  • le lavoratrici dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 abbiano maturato almeno 20 anni di contribuzione avendo raggiunto almeno 60 anni di età

 

La riforma porta un nuovo sistema che si intitola contributivo per tutti, ma tale forma già esisteva con le vecchie regole, allora cosa e’ che cambia?

La precedente riforma al sistema pensionistico era la riforma Dini avvenutosi con la legge numero 335 del 1995 ed era la riforma che ha introdotto per la prima volta il metodo contributivo. Tale cambiamento all’epoca non ha pero toccato in egual modo tutti i lavoratori.

In particolare:

  • a chi aveva almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 continuava ad applicarsi a tutti gli effetti il sistema retributivo
  • a chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 si applicava invece un sistema misto (anche detto pro-rata), in particolare retributivo per le anzianità maturate fino al dicembre 1995 e contributivo per le anzianità maturate successivamente
  • infine, a coloro che avevano cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, si applicava il sistema di calcolo contributivo

Invece con la riforma Fornero la principale novità della riforma consiste nell’ estensione del metodo di calcolo contributivo a tutti i lavoratori cioè dal primo gennaio 2012 tutte le pensioni (per la quota maturata da quel momento in poi e, dunque, pro-rata) verranno calcolate con il sistema di calcolo contributivo.

 

Mettiamo allora i due metodi di calcolo della pensione al confronto e vediamo il perché del tale cambiamento.

Con il metodo contributivo l’ammontare della pensione è commisurato ai contributi versati secondo il principio “più versi, più prendi”. I contributi versati si accumulano su un ipotetico conto corrente previdenziale e sono rivalutati di anno in anno al tasso medio quinquennale di crescita del PIL. Al momento del pensionamento, la somma dei contributi versati rivalutati (il cosiddetto montante dei contributi) è convertita in pensione utilizzando dei coefficienti (i coefficienti di trasformazione del montante in rendita) che dipendono dall’età di pensionamento. In particolare, più elevata è l’età, più alta sarà la pensione.

Con il sistema di calcolo retributivo la pensione dipende invece dalla retribuzione media degli ultimi anni di lavoro e dall’anzianità maturata. Prescinde invece sia dall’età, sia dall’ammontare dei contributi versati.

 

Ora che abbiamo ben chiaro il perché del tale cambiamento tanto dovuto vediamo in pratica cosa è che cambia con la nuova forma per il calcolo dei contributi e della pensione.

In pratica abbiamo l’ estensione a tutti del metodo contributivo dal gennaio 2012 che ha effetti sul calcolo delle prestazioni di coloro che avevano almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. Ad essi spetterà una pensione calcolata secondo il criterio del pro-rata, con applicazione del sistema retributivo alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 e del sistema contributivo alle anzianità maturate successivamente.

Nulla cambia, invece, per coloro i quali avevano meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 oppure hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995. Per loro era già previsto che la pensione fosse calcolata con il metodo contributivo per le anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1995, in parole povere il calcolo della pensione è già unico e col metodo contributivo.

 

Anzianità contribuiva maturata al 31 dicembre 1995 Anzianità contributiva maturata fino al 31dicembre 1995 Anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011 Anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012
18 anni o più Calcolo Retributivo Calcolo Retributivo Calcolo Contributivo
Meno di 18 Calcolo Retributivo Calcolo Contributivo Calcolo Contributivo
Nessuna anzianità contributiva Calcolo Contributivo Calcolo Contributivo

 

E passiamo adesso a parlare della nuova pensione di vecchiaia.

Con l’avvento della riforma Fornero le pensioni cosiddette “di anzianità” sono arrivate a fine corsa, infatti dal 1° gennaio 2012 non ci sono più le pensioni di vecchiaia “regime precedente” oppure di anzianità. I lavoratori potranno da ora in poi contare su due tipi di pensione:

  • la nuova pensione di vecchiaia e
  • la pensione anticipata

Vediamo allora chi ha/avrà diritto alla nuova pensione e le differenze col regime passato.

Dal 1° gennaio 2012 per avere diritto alla pensione di vecchiaia occorre aver maturato un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e aver raggiunto i nuovi requisiti di età (la cosiddetta età pensionabile).

 

Affrontiamo dunque il discorso dell’età pensionabile in dettaglio.

L’età pensionabile minima in passato era diversa per uomini e donne e per le diverse gestioni. Il processo di convergenza verso un’età uniforme è in corso da tempo, finalmente la presente riforma lo porta a compimento. L’età pensionabile delle lavoratrici dipendenti del settore privato e delle lavoratrici autonome – più bassa di quella degli uomini e di quella delle lavoratrici del pubblico impiego – verrà elevata, a partire dal 1° gennaio 2012, fino ad arrivare progressivamente, nel 2018, alla completa equiparazione cioè eta minima di 66 anni per tutti.

L’età pensionabile quindi a partire dal 2013, verrà aggiornata alla longevità crescendo di anno in anno e in ogni caso, nel 2021, per effetto di un vincolo europeo, non potrà essere inferiore a 67 anni.

 

Prendiamo in esame i singoli casi e vediamo i limiti.

Età pensionabile per lavoratrici dipendenti private

Per le lavoratrici dipendenti del settore privato, le nuove soglie di età pensionabile (fatto salvo l’adeguamento all’aumento dell’aspettativa di vita) sono le seguenti:

  • fino al 31 dicembre 2013: 62 anni
  • dal 1° gennaio 2014: 63 anni e 6 mesi
  • dal 1° gennaio 2016: 65 anni
  • dal 1° gennaio 2018: 66 anni

 

Età pensionabile per lavoratrici autonome

Per le lavoratrici autonome le nuove soglie di età pensionabile (fatto salvo l’adeguamento all’aumento dell’aspettativa di vita) sono invece le seguenti:

  • fino al 31 dicembre 2013: 63 anni e 6 mesi
  • dal 1° gennaio 2014: 64 anni e 6 mesi
  • dal 1° gennaio 2016: a 65 anni e 6 mesi
  • dal 1° gennaio 2018 a 66 anni

 

Età pensionabile per lavoratrici dipendenti pubbliche

Per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, l’età pensionabile (fatto salvo l’adeguamento all’aumento dell’aspettativa di vita) è fissata dal 1° gennaio 2012 a 66 anni

 

Età pensionabile uomini

Per i lavoratori dipendenti e autonomi l’età pensionabile (fatto salvo l’adeguamento all’aumento dell’aspettativa di vita) è fissata dal 1° gennaio 2012 a 66 anni che essi siano lavoratori dipendenti privati oppure pubblici o lavoratori autonomi.

 

 

Pensione anticipata

Chiarita allora la questione della pensione di vecchiaia vediamo il secondo tipo di pensione introdotta dalla riforma la cosiddetta pensione anticipata.

Si tratta di una prestazione che è indipendente dall’ età del richiedente ed è concessa a chi ha un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese se uomo o 41 anni e 1 mese se donna. Questi requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e per il 2014 e sono soggetti anch’ essi all’ adeguamento alla speranza di vita.

Ce un “pero” e qui dobbiamo parlare dei disincentivi che gravano sulla pensione anticipata.

Chi va in pensione anticipata prima dei 62 anni, però, dovrà accettare una piccola penalizzazione. La riduzione della pensione sarà pari all’ 1% per ogni anno di anticipo entro un massimo di 2 anni e al 2% per ogni anno ulteriore ai primi due.

 

Ricapitoliamo con delle tabelle:

 

Requisiti 2012 Requisiti 2013 Requisiti 2014
Donne 41 anni e1 mese 41 anni e2 mesi 41 anni e3 mesi
Uomini 42 anni e1 mese 42 anni e2 mesi 42 anni e3 mesi

 

Soglia dei 62 anni

– 1 anno -1,00%
– 2 anni -2,00%
– 3 anni -4,00%
– 4 anni -6,00%

 

Cosa e’ il parametro “aspettativa di vita”?

Sia la pensione di vecchiaia sia quella anticipata sono adeguate nei requisiti di età e di anzianità contributiva all’ evoluzione dell’aspettativa di vita calcolata dall’ Istat cioè più aumenta l’aspettativa di vita, più saliranno l’età pensionabile e l’anzianità contributiva.

 

E riguardo le famose “finestre mobili”?

I nuovi requisiti di età e di anzianità contributiva incamerano la cosiddetta finestra mobile, i dodici o più mesi intercorrenti tra la maturazione del diritto e l’effettivo pensionamento. Ai requisiti di età e anzianità non bisogna più aggiungere la finestra mobile e si comincia a percepire la pensione dal mese successivo alla maturazione dei requisiti e alla domanda di pensione.

 

E riguardo ai lavori usuranti?

Regole diverse continuano a essere previste per chi è addetto a lavori usuranti. L’anzianità contributiva minima è compresa tra i 35 e i 36 anni in aggiunta continua a valere il sistema delle cosiddette quote (età + anzianità contributiva), cioè più eta uguale più anzianotta. L’anticipo massimo rispetto alla generalità dei lavoratori non potrà comunque essere superiore ai 3 anni.

 

Dal altro canto le aliquote contributive a carico di:

  • artigiani,
  • commercianti e
  • lavoratori agricoli

crescono progressivamente fino a raggiungere i 24 punti percentuali In questo modo, tali categorie accumuleranno più contributi e matureranno una pensione più alta.

 

Infine parliamo delle misure temporanee introdotte col nuovo sistema e il loro limite massimo.

Sino al 31 dicembre 2014, è previsto un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici più elevati le cosiddette pensioni d’oro.

Gli scaglioni sono quattro:

  1. fino a 90 mila euro lordi non si applica alcuna trattenuta
  2. per la parte di pensione compresa tra i 90.000 e i 150.000 euro lordi annui il contributo è pari al 5%
  3. per la parte eccedente i 150.000 euro e sino a 200.000 la trattenuta è del 10%;
  4. per la parte eccedente i 200.000 euro il prelievo sale al 15%

In aggiunta è previsto, dal 2012 al 2017, un contributo di solidarietà a carico del Fondo Volo per le pensioni superiori a 5 volte il minimo.

 

E per chiudere dobbiamo parlare anche del blocco temporaneo delle rivalutazioni.

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Infatti le pensioni che superano 3 volte l’importo del trattamento minimo INPS (ovvero superiori a 1.400 euro) non verranno rivalutate sulla base dell’inflazione per gli anni 2012-2013, speriamo solo che tale rivalutazione tornerà come promesso dal 2014 in poi.

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