Pensioni: Inps ed esodati, tutto quello che dovete sapere!

L’Inps ha pubblicato le tabelle riepilogative di tutte le operazioni di salvaguardia in corso.

Ecco a voi chi ha diritto alla pensione con i requisiti ante Riforma Fornero e lo stato delle lavorazioni con il numero delle certificazioni inviate ai beneficiari e delle pensioni liquidate al 13 dicembre 2013.

 

LA PRIMA SALVAGUARDIA

(c.d. “salvaguardia 65.000″: disciplinata dall’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 e dal decreto interministeriale 1 giugno 2012)

Ecco le (7) categorie di lavoratori aventi diritto alla prima salvaguardia

1) Lavoratori in mobilità ordinaria (n. 25.590 lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e s.m.i.)

Criteri di ammissione:

  • Accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011;
  • Data cessazione attività entro il 4/12/2011;
  • Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (art. 7, commi 1 e 2, legge 223/1991)

2) Lavoratori in mobilità lunga (n. 3.460 lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e s.m.i.)

Criteri di ammissione:

  • Accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011;
  • Data cessazione attività entro il 4/12/2011

3) Titolari di prestazione straordinaria (n 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28,della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Criteri di ammissione:

  • Titolari di assegno straordinario alla data del 4/12/2011
  • Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l’accesso alla prestazione risulta autorizzato dall’INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età

4) Prosecutori volontari (n. 10.250 lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione)

Criteri di ammissione:

  • Autorizzazione antecedente alla data del 4/12/2011;
  • non rioccupati dopo l’autorizzazione;
  • almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011;
  • decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013

5) Lavoratori pubblici esonerati dal servizio (n. 950 lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133)

Criteri di ammissione:

  • Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4/12/2011.

6) Lavoratori in congedo per assistenza figli disabili (n. 150 lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n. 151)

Criteri di ammissione:

  • In congedo al 31/10/2011;
  • beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione;
  • perfezionamento requisito contributivo di 40 anni entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo.

7) Lavoratori cessati per accordi industriali e collettivi (n. 6890 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011: -in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412- ter del codice di procedura civile; -in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale)

Criteri di ammissione:

  • Data cessazione entro il 31/12/2011;
  • non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
  • decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013.

Termini per la presentazione delle istanze alla prima salvaguardia

I soggetti di cui ai numeri 5), 6), 7) dovevano presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia alle direzioni territoriali del lavoro entro il 21 novembre 2012.

 

LA SECONDA SALVAGUARDIA

(c.d. “salvaguardia 55.000″, regolamentata dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 135/2012 e dal decreto interministeriale 8 ottobre 2012)

Ecco le (4) categorie di lavoratori aventi diritto alla seconda salvaguardia

1) Lavoratori in mobilità ordinaria (n. 40.000 lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali)

Criteri di ammissione:

  • Accordi stipulati in sede governativa entro il 31.12.2011;
  • cessazione dall’attività lavorativa e collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 in data precedente, pari o successiva al 4.12.2011;
  • perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991.

 2) Fondi solidarietà (n. 1600 lavoratori per i quali era previsto da accordi l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996)

Criteri di ammissione:

  • Accordi stipulati alla data del 4.12.2011;
  • titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 da data successiva al 4.12.2011;
  • permanenza a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino a 62 anni di età.

3) Prosecutori volontari (n. 7.400 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione)

Criteri di ammissione:

  • Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011;
  • non rioccupati dopo l’autorizzazione;
  • con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011; – decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

4) Lavoratori cessati (n. 6.000 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro: – in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articolo 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; – in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale)

Criteri di ammissione:

  • Data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011;
  • non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

Termini per la presentazione delle istanze alla seconda salvaguardia

I soggetti di cui al numero 4) dovevano presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia alle direzioni territoriali del lavoro entro il 21 maggio 2013.

 

LA TERZA SALVAGUARDIA

(c.d. “salvaguardia 10.130″: disciplinata dall’articolo 1, comma 231 e ss., della legge n. 228 del 2012 e dal decreto interministeriale 22 aprile 2012)

Aventi diritto:

1) Lavoratori in mobilità ordinaria (n. 2.560 lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011)

Criteri di ammissione:

  • perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

2) Prosecutori volontari (n. 1.590 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011 ancorché abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria)

Criteri di ammissione:

  • conseguimento successivamente alla data del 4 dicembre 2011 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
  • perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).

3) Cessati per accordi (n. 5.130 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all‘esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato)

Criteri di ammissione:

  • conseguimento successivamente alla data del 30 giugno 2012 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
  • perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).

4) Versamenti volontari in mobilità (n. 850 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario)

Criteri di ammissione:

  • perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).

Termini per la presentazione delle istanze alla 3° salvaguardia

I soggetti di cui ai numeri 1) e 3) dovevano presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia alle direzioni territoriali del lavoro entro il 25 settembre 2013;

i soggetti di cui ai numeri 2) e 4) dovevano presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia all’INPS entro il 25 settembre 2013.

 

LA QUARTA SALVAGUARDIA

Termine unico per la presentazione delle istanze: soggetti interessati devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro il 26 febbraio 2014 (v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 12 novembre 2013).

Aventi diritto:

1) n. 6500 lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (articolo 11 del decreto legge n. 102 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013)

Criteri di ammissione:

  • conseguimento successivamente alla data di cessazione di un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
  • perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).

2) n. 2.500 lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni (articolo 11 bis, del decreto legge n. 102 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013)

Criteri di ammissione:

  • perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (06.01.2015).

3) Comma 5 bis: lavoratori dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali in esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (articolo 2, comma 5 bis, decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 14, lettera e) della legge n. 214 del 2011)

4) Comma 5 ter: lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (articolo 2, comma 5 tre decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 14, lettera e) della legge n. 214 del 2011)

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Criteri di ammissione ai numeri 3) e 4):

  • Esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011, da intendersi in corso anche in caso di provvedimento di concessione emanato dopo il 4 dicembre 2011 a seguito di domanda presentata prima della predetta data.
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