Esodati: Pensione di salvaguardia, requisiti!

Con la legge di Stabilità 2014, il governo Letta ha deciso di occuparsi (seguendo la linea delle toppe) anche degli esodati. I 6 mila inizialmente annunciati sono diventati alla fine 23 mila (siamo però ben lontani dal risolvere la questione) allargando così ancora una volta la platea dei tutelati ma che dovranno a loro volta aver a che fare con la burocrazia fino a che riceveranno a casa l’assegno mensile.

Vediamo chi sono questi 23 mila:

Anzitutto questo nuovo iter ha portato a dividere in due gruppi, suddividendoli numericamente in due tranche: uno da 6 mila ed un altro da 17 mila di fatto differenziando i due scaglioni di neo salvaguardati.

6 mila

  • In questa fascia subentrano quei lavoratori che, al 4 dicembre 2011, all’entrata in vigore della legge Fornero sulle pensioni, abbiano ottenuto l’autorizzazione al versamento di contributi i forma volontaria e che abbiano realizzato questo intento con almeno un contributo versato entro il 6 dicembre dello stesso anno. Ciò, sarà consentito anche a chi non avesse svolto mansioni a tempo indeterminato e che abbiano riportato un reddito massimo lordo di 7500 euro all’anno.
  • Ricordiamo inoltre che per chi rientra in questa categoria, ci sarà ancora un anno di attesa: la pensione arriverà il prossimo 6 gennaio 2015.

17 mila

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Diversificata, invece questa seconda fascia. Ecco dunque, le varie tipologie di soggetti ammessi alla salvaguardia:

  • coloro per cui la pensione decorre da gennaio 2014 che, al tempo stesso, sono stati autorizzati a corrispondere i contributi volontari entro il 4 dicembre 2011 e che, di fatto, anche loro, hanno versato mediante un unico contributo entro il 6 dicembre 2011, pur avendo successivamente continuato a svolgere attività lavorativa;
  • coloro che hanno terminato il rapporto lavorativo entro la fine di dicembre del 2012 a seguito di accordi d’incentivi al cosiddetto esodo purché stipulati entro la fine di dicembre 2011 sebbene dopo l’accordo abbiano continuato a prestare lavoro ma non a tempo indeterminato;
  • quelli che sono stati licenziati nel periodo tra il 2007 ed il 2011 con un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato;
  • coloro che sono stati messi in mobilità ordinaria entro il 4 dicembre 2011 e come i precedenti erano autorizzati a versare volontariamente i contributi ed effettivamente versano i contributi volontari fino all’ottenimento dei requisiti pensionistici previsti prima della Legge Fornero.
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