Le istruzioni Inps per la pensione anticipata.

Nel cosiddetto Decreto Milleproroghe (decreto legge 216 del 2011, convertito poi nella legge 14 del 2012) si stabilivano, per la pensione anticipata, penalizzazioni che però non si applicavano a tutti quei soggetti che avessero maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2017 ricorrendo soltanto all’anzianità contributiva derivante da “prestazione effettiva di lavoro”.

Ma andiamo per ordine: La riforma Fornero ha introdotto, al posto della vecchia pensione di anzianità, una nuova forma di pensionamento legata solo alla contribuzione e non all’età; la prestazione (nel 2014) si può ottenere al raggiungimento di un’anzianità contributiva pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e a 41 anni e sei mesi per le donne. Se si hanno almeno 62 anni di età, va tutto liscio e la rendita è piena. Se si ha un’età inferiore, scatta una penalizzazione sull’importo da ricevere dell’1 per cento per i primi due anni mancanti, del 2 per gli altri.

L’Inps precisa, dunque, nel messaggio n. 5280 del 2014 che:

  • Il congedo matrimoniale,
  • quello per le cure termali e
  • i giorni di sciopero

NON rientrano nel concetto di effettiva prestazione di lavoro, a differenza invece delle giornate di ferie.

Secondo il dl 216/2011, convertito dalla legge N. 14/2012, DEVE essere considerata come anzianità contributiva quella effettivamente derivante da “prestazione effettiva di lavoro” e da periodi di “astensione obbligatoria dal lavoro”; in questi periodi sono inclusi:

  • I giorni di astensione obbligatoria per maternità,
  • quelli per l’assolvimento degli obblighi di leva,
  • quelli presi per malattia o per infortunio,
  • quelli di cassa integrazione guadagni ordinaria o da contribuzione da riscatto per gli omessi contributi da parte del datore di lavoro (anche quelli andati prescritti).

All’elenco si aggiungono poi:

  • I giorni di ferie,
  • quelli spesi per la donazione di sangue,
  • quelli utilizzati per i congedi parentali di maternità e paternità e
  • i periodi per i congedi e i permessi concessi per disabilità o assistenza ai disabili.
[jetpack_subscription_form show_subscribers_total=0 title="Iscriviti alla nostra newsletter" subscribe_text="" subscribe_button="Registrami alla newsletter"]

Tutto ciò rende necessario un ricalcolo dell’importo del trattamento pensionistico e al diritto del godimento degli arretrati non percepiti. Ecco perché l’Inps rende noto che chi riconoscesse l’esigenza di un ricalcolo del proprio trattamento pensionistico, possa presentare istanza per la rideterminazione dell’importo stesso.

Rate this post