Inps, arriva la quattordicesima.

L’articolo 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81 convertito con modificazioni nella Legge 127 del 3 agosto 2007, ha previsto a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva (c.d. “quattordicesima”) di norma corrisposta con la mensilità di luglio (a partire dall’anno 2008) a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima in presenza di determinate condizioni reddituali e con un’età pari o superiore a 64 anni (Circ. 119 del 8 ottobre 2007).

Attenzione però sono esclusi dal beneficio gli assegni e le pensioni sociali, le prestazioni di invalidità civile, le pensioni di guerra e le rendite Inail.

La somma aggiuntiva viene erogata in presenza di un reddito complessivo personale riferito all’anno stesso di corresponsione non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo Inps (che per l’anno 2014 è pari ad € 9.776,91 annui a cui corrisponde un importo mensile di € 752,07). Oltre tale soglia, l’aumento viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante (clausola di salvaguardia).

Vengono di seguito elencati i redditi rilevanti ai fini del calcolo della quattordicesima:

  • redditi da pensione, comprese quelle erogate da Stati Esteri
  • redditi di lavoro dipendente e assimilati
  • redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa in Italia e all’estero
  • interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, ecc.
  • redditi di partecipazione in società e imprese
  • redditi di terreni e fabbricati in Italia e all’estero
  • altri redditi assoggettabili all’IRPEF
  • rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso in Italia e all’estero
  • prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici o Stati esteri
  • lavoro dipendente prestato all’estero
  • quote di pensione trattenute dal datore di lavoro
  • assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato
  • redditi da capitali prodotti all’estero.

Si considerano invece esclusi i redditi derivanti dalla casa di abitazione, dalla percezione degli assegni per il nucleo familiare e delle indennità di accompagnamento e dei redditi derivanti dal pagamento dei trattamenti di fine rapporto di lavoro e di quelli soggetti a tassazione separata.

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Ricapitolando il messaggio dell’INPS, la quattordicesima (prevista non solo per le pensioni statali 2014 ma anche per quelle dei lavoratori autonomi) “verrà erogata ai pensionati che abbiano raggiunti i 64 anni d’età e oltre. L’aumento spetta in misura proporzionale – prosegue la nota – anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31/12/2014, con riferimento ai mesi di requisito anagrafico”.

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