Condono Inps e termini di decadenza
Se non è un condono tombale, gli somiglia tanto. Il 5 luglio sono stati azzerati gli errori commessi (dal 2001 in poi) dall’Inps nel calcolo della pensione. A partire dal 6 luglio scorso, quindi, i pensionati che negli anni passati avevano riscontrato errori di calcolo nelle loro pensioni non potranno più rivendicarne la rettifica a proprio favore. A sollevare il problema sono i consulenti del lavoro che, con la circolare della Fondazione studi sottolineano le criticità.
La norma di abolizione del percorso di rettifica Inps è stato introdotto dalla legge 111/2011 poi ripresa nei dettami fondamentali dal messaggio Inps 4774 del 19 2014. La norma riduce di fatto da 10 a 3 anni i termini di decadenza del diritto dei pensionati a ricorrere in giudizio contro l’Istituto di previdenza sociale. Recenti calcoli effettuati dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro in Italia il 38% delle pensioni circa contiene degli errori di calcolo, dato che dà un’immagine sintetica della platea più o meno potenziale interessata dal provvedimento.
Gli sbagli di calcolo, quando sono a sfavore del pensionato si aggirano mediamente su un importo di 30 euro al mese. Se l’impossibilità a ricorrere riguardasse tutta la platea potenziale, l’impatto di questo taglio salirebbe a circa 3 miliardi di euro. Con la previsione della decadenza è stato stabilito un periodo di tre anni entro i quali il pensionato deve accorgersi degli errori commessi dall’Inps nel calcolo della propria pensione; in assenza di contestazione, perderebbe questo diritto anche per il futuro mantenendo dunque una pensione sbagliata a vita.
Alla luce di quanto appena affermato, la Fondazione Studi consiglia ai pensionati di attivarsi per verificare che attualmente l’importo della prestazione erogata dall’INPS sia corretto rivolgendosi alle opportune sedi territorialmente competenti. Nel caso di un errore che abbia determinato l’erogazione di una prestazione di importo inferiore al dovuto, il consiglio è quello di adire velocemente l’autorità giudiziaria: “Il termine di decadenza di tre anni per dell’azione giudiziaria, decorre dalla corresponsione di ogni singolo rateo di prestazione. Pertanto il diritto di ogni rateo è da considerarsi autonomo rispetto al complessivo diritto alla pensione”.