Assegno di invalidità e totalizzazione, nuova circolare Inps

Chi è titolare dell’assegno ordinario di invalidità potrà liberamente esercitare la totalizzazione in caso di mancata conferma dell’assegno stesso, ovvero, a seguito di revisione, dello stato di invalidità. E’ quanto ha precisato l’istituto di previdenza con il messaggio inps 9626/2014.

Da questo beneficio erano però espulsi quei contribuenti titolari di un assegno di invalidità, dal momento che quest’ultimo costituisce a tutti gli effetti un trattamento pensionistico autonomo.

La circolare 9/2008 dell’INPS precisava, infatti, che i contribuenti che percepiscono un assegno ordinario di invalidità non possano accedere alla totalizzazione dei contributi qualora la sua posizione assicurativa goda anche di un trattamento pensionistico a carico delle gestioni interessate dal beneficio della totalizzazione (ovvero le gestioni relative alla pensione di vecchiaia, alla pensione di anzianità, alla pensione di inabilità e alla pensione indiretta a superstiti).

Questo principio valeva anche nel caso in cui si vadano a cumulare periodi contributivi che riguardano gestioni differenti da quella in cui è stata liquidata una pensione a favore dell’assicurato.

L’unico caso in cui si verificava quest’ultima eventualità è quello della pensione ai superstiti, fattispecie in cui l’assicurato gode già di una pensione, che comprende anche l’assegno di invalidità, sebbene i contributi siano versati in un’altra gestione e non può, quindi, totalizzarli per ottenere un’unica pensione.

L’Inps però, con il messaggio citato, ha aperto ad una maggiore flessibilità interpretativa indicando che il divieto resta solo fino a che all’interessato non venga tolto il trattamento di invalidità.

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Pertanto, da oggi, chi è titolare di un assegno di invalidità e lo perde a seguito, ad esempio, della revisione dello stato di invalidità potrà liberamente esercitare la totalizzazione nazionale per conseguire, ove abbia contributi accreditati in diverse gestioni, il trattamento di anzianità in totalizzazione (40 anni e 3 mesi di contributi più la finestra mobile di 21 mesi) oppure il trattamento di vecchiaia (65 anni e 3 mesi di età più la finestra mobile).

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