Inca denuncia gli assegni da fame per i nuovi invalidi

“Siamo partiti -rivela Fulvia Colombini del collegio di presidenza dell’Inca – da casi reali e concreti, da pensioni di inabilità già liquidate, da assegni di invalidità già riconosciuti, da simulazioni sugli effetti della ridotta contribuzione figurativa della Naspi. Si tenga presente che oggi nel sistema contributivo, per effetto della sua relativamente breve vita, ci sono pochissimi casi di pensioni anticipate e/o di vecchiaia già liquidate”.

Primo caso: “Assegno e Pensione di inabilità”

Maja, 36 anni, nata il 27.5.1979

Anzianità contributiva complessiva pari a n. 356 settimane (6 anni e 10 mesi circa), così composta:

  • dal 1.6.2002 al 31.10.2009 n. 326 settimane da collaboratore familiare;
  • dal 9.12.2009 al 30.6.2010 n. 30 settimane di disoccupazione.

Maja si ammala e dal 1° luglio 2010 percepisce l’assegno ordinario di invalidità per un importo di circa € 50 lordi mensili, ma non riprende più il lavoro.

Successivamente, le sue condizioni di salute si aggravano. Quindi, nel 2014 le viene riconosciuta la pensione di inabilità assoluta e permanente e con essa una maggiorazione contributiva, come se avesse effettuato i versamenti previdenziali fino a 60 anni di età. Nonostante l’incremento di 1.309 settimane, ovvero 25 anni e 2 mesi (maggiorazione convenzionale fino a 60 anni di età), l’importo del trattamento passa a circa € 260 lordi mensili, senza avere diritto a nessun trattamento di integrazione al minimo, poiché il sistema contributivo di calcolo della pensione non lo consente.

N.B. Se avesse avuto, invece, anche una sola settimana di contribuzione precedente il 1° gennaio 1996, soddisfacendo i limiti reddituali personali e coniugali, le sarebbe stato garantito il trattamento minimo (501,89 euro per il 2015).

Secondo caso: “Pensione di inabilità e poi di reversibilità riconosciuta agli eredi”

Minore a rischio povertà

Ramadan, nato il 18.2.1963 e deceduto il 20.10.2014, ha un’anzianità contributiva complessiva pari a n. 508 settimane (9 anni e 9 mesi circa), così composta:

  • dal 1.11.2002 al 23.9.2013 n. 431 settimane da lavoro dipendente privato;
  • n. 77 settimane di disoccupazione.

Si ammala e non può più lavorare. Dal 1° dicembre 2013 percepisce la pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa e con essa una maggiorazione contributiva come se avesse effettuato i versamenti previdenziali fino a 60 anni di età. Nonostante l’incremento di 480 settimane, ovvero 9 anni e 3 mesi (maggiorazione convenzionale fino a 60 anni di età), l’importo del trattamento è pari a circa € 340 lordi mensili.

Dal 1° novembre 2014, gli eredi di Ramadan – coniuge casalinga Drite nata il 13.4.1969 e figlio minorenne Endris nato il 19.5.2003 –  percepiscono la pensione di reversibilità, nella misura dell’80%, di € 276,37 lordi mensili, a cui si aggiunge l’assegno al nucleo familiare di € 137,50 (in pratica la metà dell’importo del trattamento pensionistico).

Anche in questo secondo caso, la famiglia di Ramadan non può ricevere l’integrazione al minimo della pensione di reversibilità perché il sistema contributivo di calcolo delle pensioni non lo consente. La cosa è particolarmente grave perché mentre per la moglie di Ramadan si può ipotizzare che cerchi un lavoro, per il figlio minore l’importo della sua pensione di reversibilità è così irrisorio da pregiudicare il suo futuro.

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N.B. Se Ramadan avesse avuto, invece, anche una sola settimana di contribuzione precedente il 1° gennaio 1996, soddisfacendo i limiti reddituali previsti, sarebbe stato garantito il trattamento minimo sulla pensione di inabilità; quella di reversibilità, riconosciuta ai superstiti, sarebbe stata integrata al minimo, comunque, senza dover rispettare  alcun limite reddituale.

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