D’Adda: I risparmi di Opzione Donna prima alle escluse dell’ultimo quadrimestre
“Questa mozione è per le donne che rientrano nel 4° trimestre, nate dopo settembre, per cui la legge dice che i soldi che avanzassero da opzione donna potrebbero andare anche a loro. Io chiedo – perché ritengo che i soldi ci saranno- che vadano a loro in primis, e poi eventualmente su altre partite”. Così la senatrice Erica D’Adda, prima firmataria della mozione, in un post su Facebook.
Testo della mozione
[jetpack_subscription_form show_subscribers_total=0 title="Iscriviti alla nostra newsletter" subscribe_text="" subscribe_button="Registrami alla newsletter"]premesso che: il regime sperimentale «opzione donna» e` una misura che offre la possibilita` di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianita` alle lavoratrici che abbiano un’anzianita` totalmente contributiva pari o superiore a 35 anni e un’eta` anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti, e a 58 anni per le lavoratrici autonome; questa misura, introdotta dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, prevede che «In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e` confermata la possibilita` di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianita`, in presenza di un’anzianita` contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’eta` pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180»; con le circolari n. 35 e n. 37 del 2012, l’Inps applica a tale regime sperimentale un elemento ulteriore sulle pensioni, dopo le modifiche introdotte dalla «riforma Fornero» (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), stabilendo che, per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, al requisito anagrafico dei 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 per quelle autonome si introduce l’incremento (3 mesi) legato all’aumento dell’aspettativa di vita; considerato che: con l’art. 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilita` per il 2016) tali disposizioni non vengono abrogate ma viene prevista una relazione alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall’Inps, nell’ambito della propria Senato della Repubblica – 173 – XVII LEGISLATURA 581ª Seduta 24 febbraio 2016 Assemblea – Allegato B attivita` di monitoraggio sull’attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali; nel caso in cui, dall’azione di monitoraggio, dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo «verra` disposto l’utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalita` analoghe»; per questa tipologia di prestazione resta infatti in vigore la «finestra mobile», secondo la quale l’assegno viene erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (si veda la circolare Inps n. 53/2011) dopo la maturazione dei requisiti; valutato che: la legge di stabilita` per il2016 ha posticipato di un anno il limite entro cui raggiungere i requisiti contributivi e anagrafici per conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico; essendo stato confermato il requisito relativo all’incremento legato all’aumento dell’aspettativa di vita pari a 3 mesi, le lavoratrici dipendenti nate nell’ultimo quadrimestre del 1958 non riescono a raggiungere i requisiti richiesti entro il termine del 31 dicembre 2016; tenendo conto della natura del regime «opzione donna», sperimentazione che si sarebbe dovuta applicare secondo le direttive che l’hanno originata, l’aspettativa di vita di fatto esclude le donne del quarto trimestre 2016 dall’optare per una scelta loro consentita dalla legislazione, impegna il Governo ad assumere le iniziative normative necessarie affinche´ gli eventuali risparmi economici derivanti dall’attuazione della sperimentazione «opzione donna» vengano utilizzati in modo certo per coprire le lavoratrici dipendenti nate nell’ultimo quadrimestre del 1958, in modo da correggere tale distorsione.