Tetto alle pensioni d’oro sì ma solo a partire dal 2015
Il tetto alle pensioni d’oro ci sarà, e per tutti. Dopo una giornata di fibrillazioni e rumors su presunti contrasti tra il Tesoro e Palazzo Chigi riguardo al testo dell’emendamento alla legge di Stabilità pensato per mettere una pezza alla nuova “falla” scoperta nella legge Fornero, la commissione Bilancio ha approvato una proposta di modifica che vale sia per chi lascerà il lavoro dall’anno prossimo sia per chi lo ha già fatto.
In breve, l’importo della prestazione non potrà in nessun caso superare quello calcolato secondo le regole del vecchio regime, quello retributivo. Cioè non potrà essere più alta dell’80% dell’ultimo stipendio. Viene così eliminata la possibilità di “cumulo” grazie alla quale, come emerso nei giorni scorsi, alcuni alti funzionari pubblici, rimanendo in servizio fino ai 75 anni nonostante avessero raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva, avrebbero avuto diritto ad assegni addirittura più pesanti dell’ultima busta paga.
In conseguenza del nuovo intervento, chi finora ha beneficiato di una disciplina palesemente ingiusta, continuerebbe a farlo. Il testo stabilisce che l’importo della pensione non può comunque essere superiore a quello che sarebbe stato erogato con il vecchio sistema retributivo, ma non specifica a decorrere da quando (nella prima versione dell’emendamento si stabiliva fosse dalla data di entrata in vigore della riforma Fornero). E perciò si applicherebbe solo alle pensioni liquidate a decorrere dal 1 gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge di Stabilità”.
Ma un subemendamento del relatore, Mauro Guerra (Pd), ha chiarito il campo di applicazione della norma che, sempre con effetto dall’entrata in vigore della legge, riguarderà anche le pensioni già liquidate.La modifica però riguarda un punto sostanziale, giacchè fa salve tutte le “pensioni d’oro” già in godimento in quanto, secondo il Mef, la norma risulterebe altrimenti incostituzionale.
Per il testo, si computa “ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria al conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della pensione“.
La precisazione serve probabilmente ad evitare un paradosso: siccome il tetto riguarderebbe tutti i lavoratori, non solo gli alti funzionari o coloro che avranno pensioni alte, verrebbero congelati anche gli assegni di coloro che per un’altra norma della riforma Fornero sono stati costretti a lavorare oltre i 40 anni (per la pensione anticipata servono almeno 42 anni e mezzo di contributi per gli uomini e 41 e mezzo per le donne).