Ecco come il Tesoro vuole ‘scippare’ il Fondo esodati

Pubblichiamo un appello dei Comitati degli esodati a Parlamento e governo. Un appello che è anche un documento di accusa alla tesi della Ragioneria e del Tesoro sulla mancata copertura finanziaria della possibile settima salvaguardia.

Siamo alcuni dei Comitati che hanno contribuito fin dal primo momento alla elaborazione del cosiddetto “Dossier Esodati”, nelle cui linee guida ci riconosciamo tutt’ora pienamente, contribuendo fattivamente nel tempo ad un confronto costruttivo con Parlamentari, Governo, Sindacati e, in particolare, proprio con questa Commissione Lavoro.

Molti di noi erano presenti all’incontro del 16 maggio 2013 tra i Comitati degli Esodati e codesta Commissione Lavoro. Vi alleghiamo il resoconto di quell’incontro affinché la base di confronto possa correttamente ripartire da posizioni già consolidate e pubblicamente condivise.

Vi chiediamo di tenere nel debito conto quanto riportato nel presente documento, alla luce appunto della reciproca affidabilità che si è andata reciprocamente consolidando nei confronti fin qui intercorsi.

A titolo di premessa vogliamo qui ricordare come in occasione del citato incontro, come per altro confermato inequivocabilmente dal relativo resoconto conclusivo del Presidente on. Damiano,1 il non avere più il lavoro alla data del 31/12/2011 (o aver firmato accordo che preveda il licenziamento) venne riconosciuta da entrambe le parti quale condizione necessaria e indispensabile a discriminare i soggetti esodati da quelli non esodati.

Inoltre Vi invitiamo a tenere ben presente che la L. 228/2012 art. 1 comma 2352, che istituisce il cosiddetto “fondo esodati”, nel contempo li vincola all’utilizzo a favore delle sole categorie di soggetti “non più  lavoratori attivi” come definite dalla L. 214/2011 art. 24 comma 14 e successive modificazioni, ovvero gli “esodati”.

Ciò premesso e col conforto dei dati certificati dall’Inps e dal Ministero del Lavoro, possiamo oggi con certezza affermare (e con noi lo può affermare questa Commissione tutta) che, ai sensi della precedente legge in materia, i soggetti esodati, aventi decorrenza entro tutto l’anno 2018 e a tutt’oggi esclusi da ogni precedente provvedimento di salvaguardia ammontano al numero di 49.500. Tutto ciò è già a Vostra disposizione nella risposta a codesta Commissione all’interrogazione n. 5/03439 del 6/8/2014 a firma on. Gnecchi.3

A tale proposito non possiamo esimerci dal rimarcare con eguale forza, come già è stato fatto in passato, l’incomprensibile, immotivata esclusione dal contesto delle categorie di esodati di coloro i quali persero il lavoro ben prima del 31/12/2011, essendo contributori volontari già da prima del 2007; ex lavoratori per i quali riteniamo debba senza dubbio applicarsi la norma di salvaguardia per loro contemplata già nella Legge 243/2004 (riforma pensioni Maroni), novellata poi nella 247/2007 (modifica riforma pensioni Damiano) e mai abrogata ma che l’INPS, insieme al Ministero del Lavoro, rifiuta di riconoscere agli aventi diritto!

Il monitoraggio dello stato di attuazione dei provvedimenti di salvaguardia, condotto da INPS, nell’ambito della Relazione presentata alle Camere ed a codesta Commissione dal Ministero del Lavoro,4 alla data del 13/7/2015 certifica una situazione di risparmio, su base pluriennale, di 42.917 beneficiari, come da prospetto seguente.

Ecco come il Tesoro vuole ‘scippare’ il Fondo esodati 01

Quindi ad oggi risultano già disponibili “ufficialmente” a copertura del fondo esodati ben 42.917 possibili salvaguardie.

Però, esaminando più attentamente le informazioni contenute nelle singole tabelle fornite da INPS, si può inoltre notare come la previsione di 13.578 future certificazioni sia abbastanza sovrastimata, senza contare che alcuni numeri non sembrano aderire al relativo dettaglio riportato nelle singole tabelle.

In fondo al presente documento riportiamo pertanto, a partire dai dati di dettaglio forniti dall’INPS, quella che riteniamo sia la corretta sintesi, in termini numerici, delle salvaguardie fin da ora interamente finanziabili attraverso i risparmi già confluiti e che confluiranno nel fondo esodati nel triennio 2016 – 2018.

E’ doveroso infatti assumere che, tranne per quanto riguarda i lavoratori in mobilità, per tutte le altre categorie, le cui salvaguardie erano subordinate alla presentazione di istanza da parte degli interessati e i cui termini sono ormai scaduti, non sussistano più margini di incertezza e i dati vadano assunti come consolidati. L’analisi dei precedenti monitoraggi condotti da Inps conforta tale assunto, laddove rileva la stabilità di tutti i dati relativi alle categorie diverse da quella dei mobilitati, per tutte le prime 5 salvaguardie.

Per la 6a salvaguardia abbiamo considerato il massimo numero possibile di salvaguardie, ovvero la risultante dalla somma delle domande già certificate con quelle ancora giacenti.

Per la 2a salvaguardia, e in linea con le stesse previsioni contenute nel documento INPS, sulla base dell’andamento attuale della categoria a) consideriamo di poter disporre solo del 50% delle risorse originariamente previste.

Segnaliamo inoltre alcune centinaia di posizioni, relative alla 1a salvaguardia, che inspiegabilmente non risultano nel rapporto Inps.

Questa nostra puntuale verifica, condotta esclusivamente sulla base dei dati forniti da INPS, porta a concludere che sono attualmente disponibili risparmi pari a 48.787 soggetti! A questa disponibilità va inoltre aggiunta la dotazione iniziale di 36 Milioni, prevista dalla sua Legge istitutiva.

Essendo i risparmi ottenuti dalle precedenti salvaguardie del tutto sufficienti, ovvero essendo del tutto sufficiente il fondo istituito col comma 235 art. 1 L. 228/2012, destinato esclusivamente agli esodati, ne consegue che nessun aspetto economico osta la Commissione Ristretta Lavoro dal formulare una Proposta di Legge Unitaria e condivisa, volta alla effettiva salvaguardia di tutti i 49.500 soggetti definiti dall’interrogazione 5-03494 della on. Gnecchi

Chiediamo pertanto, con determinazione assoluta e con la forza che ci viene dalla ragione, che la proposta di legge unitaria in via di definizione sia esaustiva nei confronti di tutti i 49.500 soggetti anzi detti e che vengano salvaguardati, con le norme previste dalla L. 243/2004, anche i già menzionati ex lavoratori che, avendo perso il lavoro entro il 31/12/2011, erano contributori volontari già prima del 2007, abbiano ponendo eventualmente il vincolo che abbiano versato almeno 1 anno di contribuzione prima del 31/12/2011.

La piccola differenza (poche centinaia di soggetti) potrà essere compensata con una clausola di salvaguardie sulle accise, che certamente non si attiverà valutando sulla base della serie storica dei risparmi, rispetto alla previsione di spesa, certificati per le 6 precedenti salvaguardie.

Per questione di equità e giustizia e relativamente a coloro che usufruivano della L. ex-104 al 31/12/2011 (vogliamo ricordare che non possono considerarsi esodati in senso stretto, essendo ancora al lavoro).

 

Cordiali saluti

CDE – Comitati per i Diritti degli Esodati

 

Note

1 Cfr. pag. 3 resoconto – “intervento di sintesi di Damiano: … omissis …. Ha ribadito la netta distinzione delle platee di soggetti cui sono mirate la norma per la rivisitazione della riforma Fornero (destinata a realizzare maggior gradualità in particolare per i soggetti ancora al lavoro: per una maggior equità e flessibilità d’uscita dal mondo del lavoro, e per tutelare le situazioni successive al 31/12/2011) e la Pdl per l’ampliamento delle salvaguardie previste con lo scopo di assicurare le deroghe a tutti coloro che, avendo perso il lavoro entro il 31/12/2011 oppure avendo in corso accordi individuali o collettivi o sindacali che avrebbero comportato il licenziamento anche successivamente a tale data, avrebbero raggiunto il diritto a pensione con le norme precedenti in un ragionevole lasso di tempo dal momento dell’approvazione della riforma previdenziale Monti-Fornero. “

2 Ecco il testo che definisce e determina il fondo L. 228/2012 comma 235.

“235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e’ istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l’anno 2013. … omissis … Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell’attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali …. Omissis … vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l’attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ….. omissis …, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del presente comma. … omissis”

3 Ovvero come da interrogazione 5-03439 – “facendo riferimento all’articolo 1-bis dell’atto camera 224la 6a salvaguardia:

 per le lettere b), c), d), e) – quanti potrebbero essere i lavoratori oggetto di possibile salvaguardia suddivisi per anno e platea, spostando la maturazione del trattamento pensionistico al 6 gennaio 2017, 6 gennaio 2018 e 6 gennaio 2019;

 per la lettera a) – quanti potrebbero essere i lavoratori oggetto di possibile salvaguardia suddivisi per anno, spostando la data limite della cessazione del rapporto di lavoro, al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2014.”

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4 cfr. allegata Relazione Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 2 comma 5 L. 147/2014 ed allegati INPS

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